Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196
(G.U. 29 luglio 2003, n. 174 - Supplemento ordinario
n. 123/L)
Privacy obbligatoria nelle
note integrative ai bilanci 2003
Il Decreto Legislativo 196 prevede che gli amministratori
dichiarino nella relazione accompagnatoria al bilancio
di esercizio 2003 di aver adempiuto correttamente
a tutti gli obblighi di legge. In particolare nella
predetta relazione di bilancio bisognerà dare
notizia dell'approvazione del Documento Programmatico.
L’individuazione dei trattamenti e dei titolari
è effettuata in sede di prima applicazione
del presente codice entro il 30 giugno 2004 ovvero
entro il 31 Dicembre 2005.
LA
PROROGA
Slitta il termine per l’adozione delle
misure minime di sicurezza che non erano previste
dal dpr n. 318/1999. Si tratta delle misure minime
«nuove» introdotte dall’allegato
B) al codice della privacy (dlgs n. 196/2003).
L’adempimento previsto
dall’articolo 180, comma 1, del codice della
privacy passa dal 31 dicembre 2004 al 31
dicembre 2005.
Si tratta della terza proroga: il testo iniziale del
codice prevedeva addirittura la data del 30 giugno
2004. Risulta prorogata anche la scadenza per la stesura
del Documento programmatico sulla sicurezza, che lo
stesso garante ha definito in un suo parere quale
misura nuova.
Slitta inoltre
il termine per l’adeguamento per il titolare
del trattamento che dispone di strumenti elettronici,
che per obiettive ragioni tecniche non consentono
in tutto o in parte l’immediata applicazione
delle misure minime previste dall’allegato B).
Per tali situazioni il termine per l’adeguamento
passa dal 31 marzo 2005 al 31 marzo 2006.
Per questi casi rimane sempre l’obbligo di compilare
un atto avente data certa in cui si descrivono le
ragioni tecniche relative agli elaboratori, compilazione
che, nel silenzio del decreto legge, si ritiene debba
avvenire al più tardi entro il 31 dicembre
2005.
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